SCIA Antincendio, Vigili del fuoco: qual è la procedura?

SCIA antincendio e obblighi per le nuove aperture: cosa c'è da sapere

Indice dell'articolo

Cos’è la SCIA ANTINCENDIO?

 

Dall’ Agosto 2011 è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica numero 151, inerente la prevenzione degli incendi in Italia.

Con questo decreto è diventa obbligatorio la  “SCIA ANTINCENDIO”. 

Cos’è SCIA ANTICENDIO?

SCIA sta per  “Segnalazione Certificata di Inizio Attività come definito nella legge numero 122 del 2010; con l’avvento di questa legge, in merito alla DIA (dichiarazione di inizio attività), è stata rinnovata la disciplina della prevenzione incendi.

il documento attesta che la tua attività rispetta le norme antincendio indicate dal DPR 151/2011 che disciplina procedimenti e soluzioni tecniche per la prevenzione degli incendi, obbligatori per le attività elencate nell’Allegato I del DPR 151/2011

 Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono state quindi divise in tre categorie:

 
  • Categoria A: attività a basso rischio di incendio. 

Per questa tipologia di attività è sufficiente una SCIA commerciale con allegato il progetto e la certificazione di un tecnico abilitato che attesti che il progetto rispetta le norme vigenti sulla sicurezza antincendio.

Questi documenti vanno presentati al SUAP (lo sportello unico per le attività produttive) o al comando dei Vigili del Fuoco.

Se la tua attività rientra in questa categoria, riceverai al momento della presentazione della SCIA ANTINCENDIO la ricevuta che ti autorizza a procedere.

Entro 60 giorni i vigili del fuoco potrebbero presentarsi per verificare che la tua attività rispetti la normativa (pena la sospensione dell’esercizio).

  • Categoria B, attività a medio di rischio incendio. 

Nel momento in cui si presenta il progetto, la procedura per avviare questo tipo di attività contempla la richiesta preventiva di conformità dei vigili del fuoco. Da questo momento fino a 30 giorni, il titolare dell’attività può ricevere la richiesta di integrazioni al progetto; entro i 60 giorni dalla presentazione del progetto, il comando dei vigili del fuoco sancisce l’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio.

Nel caso di un parere positivo dovrai poi presentare la  SCIA antincendio con le modalità descritte per la categoria A e aspettarti nei 60 giorni successivi un controllo da parte dei Vigili del Fuoco (controlli che vengono effettuati a campione).

  • Categoria C: attività ad alto rischio incendio e un’alta complessità tecnico-gestionale.

Cosa cambia rispetto alle categorie A e B?

Vale quanto detto per la categoria B, quindi necessiti di   “parere preventivo di conformità” del progetto alle normative antincendio.

E per quanto riguarda i controlli dei VVF?

Entro 30 giorni da quel momento i VVF possono richiederti la produzione e presentazione di elaborati integrativi al progetto e, in fine, entro i 60 giorni viene rilasciata l’eventuale conformità del progetto stesso. 

A questo punto l’iter concernente la SCIA antincendio per questa categoria è uguale a quello delle categorie A e B solo che in questo caso i controlli dei VVF sono effettuati in maniera sistematica e non a campione.

Per ottenere il CPI sarà necessario che i VVF riscontrino che la tua attività rispetta le norme di sicurezza.

Nello schema qui sotto trovi un veloce riepilogo:

Ma quindi la burocrazia è migliorata o no?

Decisamente si! Con il  D.P.R. n. 151/2011 c’è stata una diminuzione delle aziende soggette a controlli. Inoltre la richiesta del rinnovo del CPI è stata sostituita da una dichiarazione quinquennale da inviare ai VVF nella quale si dichiara che non ci son variazioni delle condizioni di sicurezza.

Se vuoi approfondire ulteriormente l’argomento e reperire tutti i documenti ti consiglio di visitare il sito http://www.vigilfuoco.it. Mentre se vuoi un preventivo per la verifica e manutenzione dei tuoi impianti antincendio da parte di un tecnico abilitato, compila il form qui sotto.

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